Finanziamenti su pegno, di cosa si tratta e da chi può essere richiesto

prestito su pegnoUna forma di finanziamento per la quale la garanzia di pagamento è rappresentata da un oggetto di valore (gioielli, pietre preziose, orologi), prende il nome di prestito su pegno, generalmente di importo piuttosto basso ma che hanno il vantaggio, non prevedendo una vera e propria istruttoria, di essere elargiti rapidamente e senza pregiudiziali nei confronti di cattivi pagatori e protestati.

Il vantaggio di tale finanziamento consiste nell’immediatezza: a differenza delle altre tipologie di finanziamento, è sufficiente presentarsi alla banca o agenzia prescelta con un oggetto di valore per ricevere il prestito. L’oggetto viene infatti periziato e, stabilito il suo valore di mercato, viene concesso il finanziamento per una percentuale di quest’ultimo (generalmente del 40%).

Come si vede non viene quindi richiesta alcuna garanzia reddituale o informazioni su prestiti pregressi. L’unico limite possibile è che il creditore si accerti che l’oggetto che verrà pignorato non sia di terzi ma del soggetto richiedente del prestito. Gravano sul finanziamento erogato degli interessi e una serie di commissioni legati alla custodia del bene.

Per quanto riguarda la durata, una volta scaduto il periodo previsto (generalmente va dai 3 ai 6 msei) è possibile procedere ad uno o più rinnovi, soggetti anch’essi, ovviamente, a interessi e commissioni. Dal momento dell’ultima scadenza all’effettivo avvio alla vendita del pegno non riscattato passa un mese.

Alla scadenza il bene impegnato può essere riscattato, in anticipo su di essa, o immediatamente dopo la scadenza stessa. In caso di riscatto a scadenza nulla è dovuto e si rientra in possesso del bene dietro pagamento del dovuto. Se si fa una estinzione anticipata, ossia si riacquista il possesso del bene impegnato in anticipo sul previsto, si avrà la restituzione della quota interessi per il periodo residuo. A volte succede, infine, che il finanziamento scada e il pegno venga avviato alla vendita. Se il proprietario riesce ad intervenire prima dell’asta potrà riacquistarlo sostenendo però le commissioni di preparazione alla vendita e spese di esposizione.

L’articolo 7 stabilisce il valore massimo del prestito erogabile che è di (quattro quinti) del valore di stima del bene qualora si tratti di preziosi e di (due terzi) nel caso di beni non preziosi. Esempio, per un gioiello stimato 1.500 euro, il prestito massimo ammissibile è di 1.200 euro.

L’articolo 16, invece, determina che la polizza di pegno è al portatore. Ciò significa che chi ne ha il possesso può disporre del bene impegnato, riscattandolo o meno. Anche se sulla polizza il nome riportato è differente da quello del portatore vige la regola precedente. Ne deriva la necessità di tenere da conto la polizza in un luogo sicuro.

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